Art. 3.

      1. All'articolo 574 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Il genitore non affidatario che»;

          b) al secondo comma la parola: «chi» è sostituita dalle seguenti: «il genitore non affidatario che»;

          c) il terzo comma è abrogato.